|
Dichiarazione
Universale dei Diritti degli Animali
Considerato
che ogni animale ha diritti,
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato
e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la Natura
e contro gli animali,
Considerato
che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza
delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza
delle specie nel mondo,
Considerato
che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano,
Considerato
che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato
al rispetto degli uomini fra loro,
Considerato
che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare,
comprendere, rispettare ed amare gli animali,
SI
PROCLAMA:
Articolo
1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli
stessi diritti all'esistenza.
Articolo
2
1 - Ogni animale ha diritto al rispetto
2 - L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi
il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando
questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al
servizio degli animali.
3 - Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla
protezione dell'uomo.
Articolo
3
1 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti
e ad atti crudeli.
2 - Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere
istantanea, senza dolore, ne angoscia.
Articolo
4
1 - Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto
di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico
ed il diritto di riprodursi.
2 - Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi,
è contraria a questo diritto.
Articolo
5
1 - Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo
il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono
proprie della sua specie.
2- Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta
dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo
6
1 - Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad
una durata della vita conforme alla sua longevità.
2 - L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo
7
1 - Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della
durata e dell'integrità del lavoro, ad un'alimentazione adeguata
ed al riposo.
Articolo
8
1 - La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica
e psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia
che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale
sia di ogni altra forma di sperimentazione.
2 - Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo
9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere
nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti
ansietà o dolore.
Articolo
10
1 - Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo.
2 - Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali
sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo
11
1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità
è biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo
12
1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali
selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la
specie.
2 - L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano
al genocidio.
Articolo
13
1 - L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
2 - Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono
essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano
come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo
14
1 - Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali
devono essere rappresentate a livello governativo.
2 - I diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come
i diritti dell'uomo.
Inizio
pagina
Codice
Penale
Art. 500
Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa
per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la
reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa
I'ammenda è fino a €.2.100
Art.
638
Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e
si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più
capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi
nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
Art.
672
Omessa custodia e malgoverno di animali
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali
pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta
e punito con I'ammenda fino a €. 260. Alla stessa pena soggiace:
1 - chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro,
da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se
non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a
pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona
inesperta;
2 - chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo
I'incolumità delle persone.
Art.
727
Maltrattamento di animali
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li
sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili
per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo
o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro
caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili
con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l'ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del
commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di
uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in
questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento,
di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con
l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza
inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso
di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio
dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata
della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza
di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per
almeno dodici mesi.
Inizio
pagina
|